Descrizione
I beneficiari Rdc devono comunicare variazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, anche se svolta all’estero, intervenute in corso di fruizione del beneficio e deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio. Si ricorda, infine, che il modello RdC-com esteso va ripresentato in caso di rinnovo o prolungamento di un contratto e nel caso in cui ci siano state delle variazioni riguardanti il reddito. Occorre presentare il RDC COM esteso anche nei seguenti casi:
- sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
- la presenza di uno più componenti del nucleo familiare che abbiano presentato dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) nei 12 mesi precedenti la data della domanda, ovvero il venir meno di tale condizione;
- entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici e ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli; in particolare, dovrà essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. Ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica qualora il valore del patrimonio immobiliare superi la soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l’acquisto di seconde case che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli, navi o imbarcazioni da diporto, intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma;
- entro il 31 gennaio, relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU, ogni variazione del patrimonio mobiliare, che comporti la perdita dei requisiti;
- entro 15 giorni dall’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, in merito al divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.